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Il bivio digitale dell’Europa: come l’UE sta riscrivendo le regole per IA, fiducia digitale e cybersicurezza

Una nuova fase per la governance digitale: l’Europa sta entrando in una fase decisiva per la governance dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e delle infrastrutture digitali.

Negli ultimi mesi è emersa una significativa ricalibrazione del quadro normativo digitale dell’Unione Europea, che riflette sia la portata della trasformazione tecnologica in corso, sia l’urgenza politica di garantire che l’innovazione non proceda più rapidamente delle necessarie tutele pubbliche.

Gli sviluppi relativi al Digital Omnibus sull’IA, all’evoluzione delle regole di trasparenza per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, alle nuove linee guida in materia di cybersicurezza e all’integrazione della governance digitale nelle politiche sanitarie mostrano come l’UE stia costruendo un ecosistema normativo sempre più articolato.

Queste iniziative non rappresentano interventi isolati, ma fanno parte di una strategia più ampia volta ad allineare il progresso tecnologico ai valori democratici, alle priorità di sicurezza e alla competitività economica.

Un passaggio fondamentale di questo percorso si è verificato l’11 marzo 2026, quando il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo politico preliminare per ricalibrare il calendario di attuazione dell’AI Act.

AI Act: tempi più realistici e maggiori garanzie

Uno degli esiti più rilevanti dei negoziati riguarda il rinvio delle scadenze di conformità per alcune categorie di sistemi di IA ad alto rischio.

Questi adeguamenti rispondono a una richiesta avanzata da tempo dal settore: garantire certezza normativa e tempi di attuazione più realistici. Invece di affidarsi a eventuali proroghe discrezionali della Commissione europea, il compromesso introduce scadenze definite direttamente dalla normativa.
L’obiettivo è consentire alle organizzazioni di pianificare le proprie strategie di adeguamento con maggiore prevedibilità, soprattutto nei settori in cui l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei prodotti e nei servizi richiede attività complesse di test, certificazione e supervisione.

Pur riflettendo un approccio pragmatico, l’accordo introduce anche una misura di tutela particolarmente significativa: il divieto esplicito dei sistemi di IA progettati a creare deepfake intimi non consensuali.
Il divieto riguarda tecnologie in grado di generare o manipolare immagini e video realistici che raffigurano persone identificabili in contesti sessualmente espliciti senza il loro consenso.

La misura riflette una crescente consapevolezza, da parte delle istituzioni europee, del fatto che i contenuti generati dall’intelligenza artificiale possano compromettere la dignità delle persone, la privacy e la qualità del dibattito democratico. Le indagini su recenti episodi di deepfake espliciti, in particolare quelli che hanno coinvolto minori, hanno contribuito ad alimentare il confronto politico sul tema. Attraverso questo divieto, il legislatore europeo punta a creare una barriera giuridica chiara contro una delle applicazioni più dannose dell’intelligenza artificiale generativa.

Il regolamento introduce tuttavia anche un meccanismo più sfumato. Le aziende che dimostrano di aver implementato efficaci sistemi di sicurezza per prevenire la creazione di tali contenuti potrebbero beneficiare di esenzioni condizionate.

Questo approccio incentiva l’adozione di misure preventive e sposta l’attenzione verso una progettazione responsabile dei sistemi, piuttosto che affidarsi esclusivamente a meccanismi sanzionatori.
Un altro importante chiarimento riguarda l’utilizzo di dati personali sensibili per individuare e mitigare eventuali bias nei sistemi di IA ad alto rischio. Gli sviluppatori potranno trattare determinate categorie di dati protetti, a condizione che ciò avvenga nel rispetto di rigorose garanzie e con l’obiettivo di identificare discriminazioni o migliorare l’equità algoritmica.

La disposizione cerca di risolvere una tensione ormai consolidata tra le severe tutele previste dal diritto europeo in materia di privacy e le esigenze pratiche di correzione dei bias nei sistemi di apprendimento automatico. Senza l’accesso a dati demografici pertinenti, infatti, individuare comportamenti discriminatori degli algoritmi risulta spesso estremamente complesso.

La nuova previsione tenta quindi di conciliare la protezione dei dati personali con l’esigenza di sviluppare sistemi di IA equi e responsabili.

Trasparenza per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale

Parallelamente all’evoluzione legislativa, la Commissione europea ha portato avanti un altro elemento centrale della governance dell’IA: la trasparenza dei contenuti generati artificialmente.

Il 5 marzo 2026 la Commissione ha pubblicato la seconda bozza del Codice di condotta per l’identificazione e l’etichettatura dei contenuti sintetici. Pur trattandosi di uno strumento volontario, esso svolge un ruolo importante nell’aiutare organizzazioni e imprese a prepararsi agli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act.

La proposta introduce un approccio tecnico multilivello per identificare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Tra gli strumenti previsti figurano metadati sicuri incorporati nei contenuti, sistemi di watermarking digitale, tecniche di fingerprinting, registrazione delle attività e meccanismi di verifica.

Particolare attenzione viene dedicata ai deepfake e ai contenuti relativi a temi di interesse pubblico. Piattaforme e operatori dell’informazione potrebbero essere tenuti a segnalare chiaramente questi contenuti, per contrastare la disinformazione e consentire agli utenti di distinguere tra materiale autentico e contenuti generati artificialmente.

La consultazione pubblica sulla bozza resterà aperta fino alla fine di marzo, mentre la versione definitiva è attesa entro l’inizio di giugno.

La cybersicurezza al centro della strategia digitale europea

Se il dibattito pubblico è oggi dominato dall’intelligenza artificiale, anche la regolamentazione della cybersicurezza sta evolvendo rapidamente.

Il 3 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato linee guida preliminari per supportare l’attuazione del Cyber Resilience Act, una normativa di ampia portata pensata per rafforzare la sicurezza dei prodotti digitalinel mercato europeo.

Le indicazioni affrontano diversi aspetti che hanno generato incertezze dall’entrata in vigore della normativa nel dicembre 2024, tra cui il trattamento dei prodotti connessi al cloud, la distinzione tra software open source commerciali e non commerciali e la durata degli obblighi di aggiornamento della sicurezza a carico dei produttori. Le linee guida chiariscono inoltre il rapporto tra il Cyber Resilience Act e altre normative europee, tra cui l’AI Act e la direttiva NIS2. Una particolare attenzione è riservata alle piccole e medie imprese, che potrebbero trovarsi ad affrontare costi di conformità particolarmente elevati. La Commissione ha inoltre proposto una revisione del Cybersecurity Act europeo, con l’obiettivo di trasformare i meccanismi di certificazione da semplice marchio volontario di qualità a vero e proprio strumento di conformità normativa.

Ulteriori modifiche alla direttiva NIS2 puntano a ridurre gli oneri amministrativi per alcune imprese di medie dimensioni e ad ampliare il campo di applicazione a nuovi servizi digitali, come i fornitori del Portafoglio europeo di identità digitale. Il pacchetto introduce inoltre l’obbligo per le organizzazioni di segnalare eventuali pagamenti effettuati a seguito di attacchi ransomware, indicando sia gli importi versati sia i destinatari dei pagamenti.

Il caso Anthropic e le implicazioni di sicurezza dell’IA avanzata

L’urgenza che sostiene iniziative come il Cyber Resilience Act emerge chiaramente da alcuni eventi recenti che mostrano quanto il confine tra innovazione tecnologica e minacce informatiche stia diventando sempre più sottile. A metà giugno 2026 il Governo degli Stati Uniti ha imposto alla società Anthropic la sospensione dell’accesso globale ai suoi modelli più avanzati, Claude Fable 5 e Mythos 5, limitandone l’utilizzo esclusivamente ai cittadini statunitensi. La decisione è stata motivata da esigenze immediate di sicurezza nazionale. La famiglia di modelli Mythos possiede infatti capacità avanzatissime nell’analisi del codice e nell’identificazione di vulnerabilità critiche all’interno di ecosistemi software complessi.

Il punto di svolta è arrivato con la scoperta di sofisticate tecniche di jailbreak, capaci di aggirare i sistemi di sicurezza del modello e potenzialmente indurlo a rivelare o sfruttare vulnerabilità esistenti.
Ricorrendo a misure assimilabili a controlli sulle esportazioni tecnologiche, Washington ha di fatto riconosciuto che l’intelligenza artificiale avanzata non può più essere considerata un semplice prodotto software commerciale, ma una infrastruttura dual use altamente sensibile, con profonde implicazioni militari e strategiche.

Questo episodio rappresenta un esempio concreto dei rischi che i decisori europei stanno cercando di mitigare attraverso obblighi di segnalazione delle vulnerabilità e requisiti di resilienza sistemica.

Tre diverse visioni della governance digitale

La restrizione imposta ai modelli Fable 5 e Mythos rappresenta anche un promemoria delle profonde differenze culturali e strategiche che caratterizzano oggi la governance digitale globale.
Mentre le principali potenze mondiali affrontano la nuova frontiera tecnologica, emergono approcci profondamente diversi.

L’Unione Europea continua a perseguire un approccio prudenziale e fondato sulla tutela dei diritti fondamentali. Attraverso un ecosistema normativo articolato, costruito attorno a strumenti come l’AI Act, il GDPR e il Cyber Resilience Act, l’UE mira a garantire che il progresso tecnologico rimanga al servizio delle persone e non comprometta le libertà fondamentali.

Gli Stati Uniti, al contrario, continuano a privilegiare un modello orientato al mercato, che lascia ampio spazio all’innovazione per consolidare la leadership economica e tecnologica. L’intervento federale resta prevalentemente reattivo e si manifesta soprattutto quando emergono questioni di sicurezza nazionale o di competizione geopolitica.

La Cina, invece, ha subordinato lo sviluppo tecnologico agli obiettivi di stabilità interna e sicurezza dello Stato. L’architettura normativa cinese impone rigidi vincoli agli algoritmi e integra il controllo politico all’interno dell’ecosistema digitale, garantendo piena sovranità sui dati e sulle tecnologie.

Questo confronto tra modelli evidenzia l’originalità del percorso europeo, che punta a costruire un ecosistema fondato sulla fiducia digitale e a proporsi come alternativa democratica sia al tecnonazionalismo statunitense sia all’autoritarismo digitale cinese.
 

22 giugno 2026

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