Mediante la sentenza del 19 gennaio 2022, n. 1596 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un Comune contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento IMU relativo ad un terreno occupato abusivamente da terzi
La Corte afferma invece l'assoggettamento ad IMU anche dell'immobile in tale condizione, in quanto non assume alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte del proprietario, di poteri gestori e di amministrazione dell'immobile stesso, atteso che il d.lgs. 504/1992 riferisce il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente dalla fruttuosità o meno del medesimo.
Nel caso di specie la parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2012 in ordine ad un terreno che in quell'anno era abusivamente occupato da terzi.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che nella specie l'occupazione abusiva del terreno e quindi il non possesso dello stesso da parte della contribuente non può essere assoggettato ad IMU in quanto privo dell'effettivo possesso dell'immobile che è il presupposto dell'imposta; difatti il terreno di proprietà della contribuente in realtà è stato abusivamente occupato e recintato da due società proprietarie di terreni confinanti, tanto che la contribuente ha dovuto agire con una azione di rivendicazione.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il Comune, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.