È stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 che ha dato attuazione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 in data 4 marzo 2022 del Consiglio dell’Unione Europea relativa allo strumento della 'protezione temporanea' per fronteggiare l’emergenza derivante dal conflitto in Ucraina.
Come riportato nel volume novità di Maggioli Editore 'Stranieri e Comunitari' aggiornato con il DPCM del 28/3/2022 protezione temporanea dei cittadini ucraini, è previsto un permesso di soggiorno della durata di un anno, prorogabile di sei mesi più altri sei, per un massimo di un altro anno, che può essere richiesto in Questura e dà l’accesso all’assistenza sanitaria, al mercato del lavoro e allo studio.
Si riportano di seguito i passaggi fondamentali.
Il decreto stabilisce che la protezione temporanea si applica:
a). ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
b). agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che erano beneficiari in Ucraina di protezione Internazionale o di protezione nazionale equivalente prima del 24 febbraio 2022;
c). ai familiari delle persone indicate nelle precedenti lettere a) e b); per familiari si intendono il coniuge o il partner che abbia una relazione stabile con l’interessato; i figli minori, anche del coniuge, non sposati; i parenti corrispondenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare;
d). agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente rilasciato dalla autorità ucraine e che non possono fare ritorno in condizioni sicure e stabili nel proprio paese di origine.