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Pubblica Amministrazione digitale: arrivano le sanzioni per gli enti inadempienti

Le novità introdotte il 31 luglio 2021 con il Decreto Semplificazioni bis (Legge n. 108/2021)

Dopo il Decreto “Semplificazioni” del 2020, adottato ormai un anno fa a valle della prima fase della pandemia, le norme della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione cambiano ancora, senza stravolgimenti, con l’obiettivo di completare i processi  avviati da anni e di semplificare l’attuazione del PNRR.

C’è una novità particolarmente importante: la previsione di sanzioni espresse per le amministrazioni che non si adeguano a quanto previsto dalle norme (e sono ancora tante). In particolare, il Decreto introduce nel Codice dell’amministrazione digitale l’art. 18-bis rubricato “Violazione degli obblighi di transizione digitale”. La norma mira a rafforzare la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi legati alla trasformazione digitale, al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana ed europea nonché la digitalizzazione dei cittadini, delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese, anche in base agli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Decreto conferisce all’AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio (tra i quali è previsto il potere di richiedere e acquisire presso i soggetti obbligati documenti e ogni altra  informazione necessaria) sul rispetto delle disposizioni del Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. L’Agenzia potrà procedere d’ufficio o su segnalazione del difensore civico digitale. Qualora ravvisi la violazione degli obblighi di cui alle norme espressamente indicate al comma 5 del nuovo art. 18-bis, potrà procedere alla contestazione e, qualora le violazioni vengano effettivamente accertate al termine della procedura, potrà comminare una sanzione amministrativa pecuniaria in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata. In particolare, scaduti tutti i termini fissati per porvi rimedio, le amministrazioni potranno ricevere una sanzione da 10.000 a 100.000 euro.

Le violazioni sanzionabili sono relative, in particolare a obblighi:

  • in tema di pagamenti elettronici;
  • in tema di servizi online (consentire agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso e pubblicare sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo);
  • legati alla formazione dei fascicoli informatici e alla consultazione degli stessi;
  • gli obblighi legati alla conservazione ed esibizione dei documenti;
  • di rendere disponibili i dati ai sensi dell’art. 50 del CAD;
  • di rendere disponibili e accessibili le basi dati ovvero i dati aggregati per il funzionamento della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
  • di rendere accessibili i servizi tramite SPID, CIE e app IO;
  • in materia di razionalizzazione dei data center.

La sanzione pecuniaria potrà essere comminata anche per la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni effettuata dall’Agenzia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri. In questo caso, però, l’AgID potrà applicare la sanzione ridotta della metà. Le violazioni accertate, inoltre, oltre ad essere pubblicate su un’apposita sezione del sito dell’AgID, incideranno sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, comportando dunque responsabilità dirigenziale e disciplinare. Con riferimento ai casi in cui la violazione sia segnalata dall’utenza, poi è previsto che il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmetta al Direttore generale dell’AgID per l’esercizio dei poteri esposti.

Viene modificato, pertanto, l’art. 17 CAD che disciplina i poteri del difensore civico, ridimensionando  sensibilmente le funzioni autonome di tale figura. Viene infine introdotto un riferimento alla procedura sanzionatoria relativa alla violazione del Codice di Condotta Tecnologica, la quale verrà disciplinata direttamente dall’AgID attraverso apposito regolamento e nella quale sarà coinvolta attivamente anche la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Conclusioni. 
Si apre un altro periodo caldo per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Italiana. Se quella del 2020 ha portato una svolta normativa con l’accelerazione degli switch-off, il 2021 deve essere il momento della consapevolezza e della programmazione. Nel corso dei prossimi mesi arriveranno altre novità normative e strategiche con l’aggiornamento del Piano triennale per l’informatica nella PA e l’avvio delle azioni previste dal PNRR. Le amministrazioni non possono, quindi, rimandare ulteriormente la pianificazione delle attività per recuperare gli arretrati e affrontare le sfide decisive dei prossimi mesi. Chiunque conosca la realtà degli uffici pubblici sa che quella delle sanzioni è una leva molto importante per guadagnare l’attenzione di vertici amministrativi che - fin qui - non hanno dato la giusta priorità ai progetti di innovazione.


Avv. Ernesto Belisario
Studio Legale E-Lex - Curatore del progetto la PAdigitale.it

Avv. Francesca Ricciulli
Studio Legale E-Lex
 

26 settembre 2021
Posted: 26/09/2021 10:22:09 by | with 0 comments

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