Le Amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) dovranno riunire in quest’unico atto tutta la programmazione finora inserita in piani differenti.
Le Amministrazioni dovranno:
- approvare il Piano entro il 31 gennaio di ogni anno;
- pubblicarlo nel proprio sito internet istituzionale;
- inviarlo al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
Per questo primo anno il termine è differito al 30 aprile, introdotto dal decreto “milleproroghe” (D.L. n. 228/2021).
Il Decreto Ministeriale prevede che, nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio, l’approvazione del PIAO è differito di 30 giorni e, in sede di prima applicazione, di 120 giorni dall’approvazione del bilancio. Quindi il termine ultimo per l’approvazione del PIAO nel 2022 (salvo proroghe recentemente richieste dall’ANCI) è il 30 aprile e comunque non oltre 120 giorni dall’approvazione del bilancio.
Nel PIAO dovranno confluire il:
- PDO (Piano dettagliato degli obiettivi);
- POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) e il piano della formazione;
- Piano triennale del fabbisogno del personale;
- Piano anticorruzione.
Con l’introduzione del PIAO si vuole raggiungere l’obiettivo di semplificare ed offrire una visione integrata di programmazione, garantire la qualità e la trasparenza dei servizi per i cittadini e le imprese sino ad arrivare alla reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del D.Lgs 150/2009 e della Legge 190/2012.
La mancata definizione del PIAO porta alla definizione di una serie di sanzioni di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009, quali:
- divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO;
- divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.
Nel quadro delineato dal decreto “milleproroghe” sono completamente assenti gli strumenti attuativi ma è importante che l’azione programmatoria degli Enti prosegua nella direzione prevista dalle norme vigenti, mettendo in sicurezza il ciclo valutativo, operando le scelte in tema di fabbisogni di personale in modo coerente con la programmazione pluriennale e con gli obiettivi di performance, effettuando le scelte formative necessarie per supportare la valorizzazione e il rafforzamento delle competenze interne e definire le misure di prevenzione della corruzione che il contesto richiede.
Angelo Bianchi
Direttore Operativo - Gruppo Maggioli
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Questo articolo è tratto da InformaticaMAG 1/22
Storie, idee e progetti di innovazione nella P.A.