Tutte le amministrazioni devono pubblicare i propri obiettivi in materia di accessibilità per l’anno in corso nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale. L’obbligo di redigere (e pubblicare) gli obiettivi di accessibilità ha la finalità di costringere le amministrazioni a lavorare in modo strutturato sui profili tecnologici, giuridici e organizzativi.
Come noto, l’“accessibilità” viene definita come “la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma 2, Legge n. 4/2004).
L’accessibilità è un diritto che deve essere garantito a tutte le persone con disabilità in relazione ai prodotti hardware e software, ai siti web, alle applicazioni mobili e ai documenti delle pubbliche amministrazioni.
Vecchi adempimenti: la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità
L’obbligo di redigere (e pubblicare) gli obiettivi di accessibilità ha la finalità di costringere le amministrazioni a lavorare in modo strutturato sui profili tecnologici, giuridici e organizzativi.
Il decreto-legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, infatti, introdusse l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. La norma, peraltro, assegnò all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi inadempienti in ordine all’accessibilità.
L’Agenzia negli anni si è premurata di supportare le amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione di tali obiettivi (cfr. Circolare Agid n. 1/2016), anche sviluppando un’applicazione online che consente di redigere in modo agevole il documento da pubblicare.
Va ricordato che esistono specifiche responsabilità in capo ai dipendenti pubblici e conseguenti sanzioni nel caso di mancato adempimento. In particolare, la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del responsabile per la transizione al digitale e comporta la sua responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Nuovi obblighi: le novità introdotte dalle Linee Guida Agid
Il tema dell’accessibilità, da sempre cruciale per le pubbliche amministrazioni, è in questo momento particolarmente attuale.
L’Italia ha recentemente recepito la Direttiva europea 2016/2102 con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004, introducendo nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni e nuovi compiti per l’Agenzia per l’Italia Digitale.
A seguito di tale recepimento, l’AgID – alla fine del 2019 - ha adottato le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici. Si tratta di un documento lungo e complesso che contiene una serie di novità e che aggiorna, in sintesi, tutta la parte regolamentare in materia di accessibilità.
Oltre a ribadire l’obbligo di pubblicazione degli obiettivi annuali, le linee guida impongono alle amministrazioni di:
- effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici in uso al fine di valutarne lo stato di conformità alla normativa;
- compilare e pubblicare – al più tardi entro settembre 2020 - una dichiarazione di accessibilità (sotto la responsabilità del Responsabile per la transizione digitale) dei propri siti web;
- prevedere uno specifico meccanismo di feedback per ricevere segnalazioni dagli utenti in materia di accessibilità.
Se l’attività risulta abbastanza complessa, va considerato il tentativo di supportare le amministrazioni in questi adempimenti con la modulistica fornita.
In particolare, l’allegato 1 alle linee guida reca il Modello di Dichiarazione di Accessibilità per siti web e applicazioni mobile, sulla base del quale le amministrazioni provvedono agli adempimenti dichiarativi di cui alla l. n. 4/2004, alla Direttiva UE 2016/2102 e alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523. Le informazioni rese nella dichiarazione possono essere ricavate da un’autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore, da una valutazione effettuata da terzi oppure da una valutazione effettuata con il “Modello di autovalutazione” contenuto nell’allegato 2 alle linee.
L’Agenzia, dal canto suo, ha il compito di monitorare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Secondo controllore del rispetto delle norme in materia di accessibilità è l’utente. Quest’ultimo può rivolgersi, infatti, al Difensore civico per il digitale che può essere attivato in questo modo o a seguito di eventuali contestazioni dell’AgID.
Questo ci ricorda che l’accessibilità è prima di tutto un diritto, corollario del principio di uguaglianza affermato dalla Costituzione. Se tale principio è stato recepito e affermato a livello normativo e tutti gli obblighi in materia lo dimostrano, adesso tocca alle amministrazioni garantendo a ogni utente il diritto di accedere, informarsi e partecipare - effettivamente - senza barriere.
A cura di
Ernesto Belisario
(Avvocato, Studio Legale E-Lex - Curatore del progetto laPAdigitale.it di Maggioli)
Francesca Ricciulli
(Avvocato, Studio Legale E-Lex)
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Questo articolo è tratto da InformaticaMAG 1-2/20
Storie, idee e progetti di innovazione nella P.A.